29 Marzo 2024

Rapporti fra privacy e trasparenza

Il Regolamento comunitario n. 2016/679 (GDPR) non prevede una specifica disciplina per il trattamento dei dati personali effettuato dai soggetti pubblici e quindi dai comuni. Con il presente contributo, si cerca quindi di fare il punto della situazione sul tema attraverso l´elenco dei principali obblighi che i Comuni dovranno tenere per rispettare la disciplina del GDPR che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018.

Rapporti fra privacy e trasparenza

Nei Comuni, come del resto in tutta la PA, l’atteggiamento rispetto al trattamento dei dati e delle banche dati è molto cambiato negli ultimi 20 anni, da mero adempimento si è passati ad una dimensione molto più proattiva, perché i dati e talora anche i dati personali escono sempre di più dagli uffici attraverso processi legislativi che tengono conto del loro valore economico. La PA, che fino a qualche tempo fa, gestiva passivamente i dati, oggi vuole renderli sempre più disponibili e trasparenti.

Ciò determina spesso inevitabili conflitti fra privacy e trasparenza specialmente alla luce di quanto prescritto dal d.lgs. n. 33/2013 che nel disciplinare il riutilizzo dei dati pubblicati regola necessariamente i rapporti con la normativa in materia di protezione dei dati personali chiarendo che gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. La norma ancora prevede che nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Sono inevitabili, quindi, in materia, gli impatti con la normativa posta a tutela dei dati personali e la stessa Autorità Garante ha più volte specificato che se priva di adeguati criteri discretivi, la divulgazione di un patrimonio informativo immenso e sempre crescente (quale quello delle pubbliche amministrazioni) rischia di mettere in piazza spaccati di vita individuale la cui conoscenza è inutile ai fini del controllo sull'esercizio del potere ma, per l'interessato, può essere estremamente dannosa.

Con l'adozione di apposite Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014), il Garante è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti.

Le linee guida hanno lo scopo di individuare le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale, il soggetto pubblico deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare solo quei dati personali realmente necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Se sono sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili, ossia se la finalità di trasparenza non può essere conseguita con dati anonimi o dati personali di natura diversa.

Un eccesso indiscriminato di pubblicità rischia, peraltro, di occultare informazioni realmente significative con altre del tutto inutili, così ostacolando, anziché agevolare, il controllo diffuso sull'esercizio del potere e degenerando in una forma di sorveglianza massiva.

Per la trasparenza c'è bisogno di un approccio qualitativo e non meramente quantitativo: meno dati ma più qualificati.

In un ambito pubblicistico il concetto di trasparenza è sicuramente collegato a quello di accountability, uno dei principi fondamentali del GDPR. Difatti, i comuni compiono (o non compiono) quotidianamente atti rilevanti per la comunità nazionale. Ma proprio una tale responsabilità, mette i cittadini nelle condizioni di formulare domande e osservazioni sul rendimento degli uffici comunali e dei dirigenti che li guidano. I cittadini chiedono che il potere amministrativo adotti delle decisioni, ma, allo stesso tempo, chiedono che queste decisioni risolvano i loro problemi e che siano comprensibili e trasparenti. In altre parole, chiedono di “rendere conto”.

L’accountability, difatti, si compone di almeno tre elementi:

1. La “trasparenza” intesa come garanzia della completa accessibilità alle informazioni, in primo luogo per i cittadini, anche in quanto utenti del servizio.

2. La “responsività” intesa come la capacità di rendere conto di scelte, comportamenti e azioni e di rispondere alle questioni poste dagli stakeholder.

3. La “compliance” intesa come capacità di far rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l’azione pubblica all’obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori della PA.

RAPPORTI FRA PRIVACY E TRASPARENZA

Quale interesse prevale

RIFERIMENTI NORMATIVI

NOTA

Sicuramente prevale l'obbligo della trasparenza ma nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali

D.lgs n. 33/2013 Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014 dell'Autorità Garante)

E' opportuno che si proceda sempre cum grano salis valutando con attenzione i diversi interessi in gioco nel caso specifico

continua ...


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